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il consiglio comunale


ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
ex art. 42, Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui     all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei     servizi;
programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi     triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative     variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e     pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per     dette materie;
convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e     modificazione di forme associative;
istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e     di partecipazione;
assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali,     concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a societa' di     capitali, affidamento di attivita' o servizi mediante convenzione;
istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle     relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei     servizi;
indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,     sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del     consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative     alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a     carattere continuativo;
acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non     siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne     costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria     amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o     di altri funzionari;
definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del     comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonche' nomina dei rappresentanti del     consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla     legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresi' alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

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