1. Il Consiglio
Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio
ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
statuti dell'ente
e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo
48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici
e dei servizi;
programmi, relazioni
previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali
e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali
e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali
ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali
per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere
per dette materie;
convenzioni tra
i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione
di forme associative;
istituzione, compiti
e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di
partecipazione;
assunzione diretta
dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali,
concessione dei pubblici servizi, partecipazione
dell'ente locale a societa' di capitali, affidamento
di attivita' o servizi mediante convenzione;
istituzione e ordinamento
dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni
e dei servizi;
indirizzi da osservare
da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati
o sottoposti a vigilanza;
contrazione dei
mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio
comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
spese che impegnino
i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle
locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e
servizi a carattere continuativo;
acquisti e alienazioni
immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano
previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non
ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque,
non rientrino nella ordinaria amministrazione
di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di
altri funzionari;
definizione degli
indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune
presso enti, aziende ed istituzioni, nonche' nomina dei rappresentanti
del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni
ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Il consiglio,
nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresi' alla definizione,
all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee
programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.
