PARTE I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Il Comune
1. Il Comune di Barletta, ente autonomo, rappresenta la comunità
che vive nel territorio comunale, ne assicura l'autogoverno, ne cura
gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, culturale, sociale,
politico ed economico.
2. Il Comune esercita le proprie attribuzioni secondo le disposizioni
di legge e del presente statuto. Appositi regolamenti possono disciplinare
le funzioni istituzionali del Comune e i suoi programmi.
3. Il presente statuto, e i regolamenti richiamati, regolano le forme
di autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e
finanziaria del Comune.
Art. 2
Principi
1. Il Comune esercita le sue attribuzioni per il conseguimento da parte
dei cittadini e della Comunità delle seguenti finalità:
a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona
dalla Costituzione, tutelandone la vita, la dignità, la libertà
e la sicurezza e sostenendone l'elevazione delle condizioni personali
e sociali;
b) assunzione di iniziative per migliorare la qualità della vita
nella Comunità, tutelando in particolare i minori, gli anziani,
i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, per assicurare
protezione, sostegno e condizioni di autosufficienza;
c) sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni,
alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione;
d) tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale
della Comunità valorizzando e rendendo fruibili i beni che lo
costituiscono;
e) tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento
per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro a uomini
e donne.
2. Il Comune con le iniziative e gli interventi sopra indicati ed ogni
altra azione promossa, si propone di assicurare pari dignità
ai cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, ispirandosi a
principi di equità e solidarietà.
Art. 3
Rapporti con enti
1. Il Comune di Barletta pone a fondamento della propria attività
il principio della collaborazione con i Comuni che intendono aderire
al progetto della VI Provincia pugliese, con i Comuni della Valle dell'Ofanto,
la Provincia e la Regione allo scopo di realizzare un sistema integrato
delle autonomie ed assicurare il rispetto e l'attuazione della convenzione
relativa alla Carta Europea delle autonomie locali. Auspica l'istituzione
di organi strutturali e funzionali per rendere operativi i collegamenti
con la Regione, la Provincia e i Comuni della Valle dell'Ofanto nell'interesse
della propria comunità.
2. L'attività del Comune è ispirata al rispetto dei principi
di efficacia , di efficienza, di economicità, di sussidiarietà,
di cooperazione con lo Stato, con le Regioni e con gli altri enti locali,
nonché di responsabilità della copertura finanziaria dei
costi e della corretta gestione del patrimonio.
Art. 4
Sede comunale
1. La sede comunale è presso il Palazzo di Città; sedi
distaccate, se previste, oltre quelle circoscrizionali, possono essere
istituite con provvedimento consiliare.
2. Nella sede comunale si riuniscono, ordinariamente, gli organi e le
commissioni; eccezionalmente le riunioni possono tenersi in altri luoghi,
nel rispetto delle indicazioni contenute nell'apposito regolamento.
Art.5
Stemma e gonfalone
1. Il Comune ha diritto di fregiarsi del proprio stemma e gonfalone,
approvati con le procedure di legge. Il Comune, per le sue tradizioni
storiche e per i meriti acquisiti dalla sua comunità, è
stato insignito del titolo di Città con decreto di riconoscimento
del 9 marzo 1935 e successive modifiche ed integrazioni. Il Comune di
Barletta assume il titolo di Città della Disfida a ricordo della
storica Sfida del 13 febbraio 1503.
2. Lo stemma è su fondo bianco " d'argento, a quattro burelle
di rosso, sovrastato da una corona turrita e circondato da due rami
di quercia e di alloro, annodati da un nastro dai colori nazionali.
Ornamenti esteriori da Città ".
Il gonfalone è rappresentato da un "drappo rettangolare
a forma di bandiera, di colore bianco, frangiato d'oro, caricato dello
stemma comunale sopra descritto; il drappo attaccato ad un'asta di metallo
sormontata da una freccia dorata con lo stemma del Comune. Nel drappo
l'iscrizione centrata in oro: " Città di Barletta ".
Nastri e cravatta, tricolorati dai colori nazionali, frangiati d'oro".
3. Il Comune si fregia della medaglia d'oro al merito civile, concessa
con atto del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro su proposta
del Ministro dell' Interno Giorgio Napolitano in data 8 maggio 1998,
in riconoscimento della coraggiosa e tenace resistenza opposta alla
violenza delle truppe tedesche nei giorni tra l'11 e il 24 settembre
1943.
4. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone della Città,
sono autorizzati dal Sindaco.
PARTE II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I
ORGANI DI GOVERNO
CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 6
Il Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni previste dalla legge
e, comunque, quelle di indirizzo, di organizzazione e di controllo politico-amministrativo,
definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, adotta gli altri
atti, previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e garantisce
lo sviluppo dei rapporti e la cooperazione tra il Comune e i soggetti
pubblici e privati, nei modi previsti da apposito regolamento approvato
a maggioranza assoluta.
Art. 7
Consiglio comunale - prima seduta
1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro
il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti
e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta
dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio.
3. Il Consiglio comunale, nella prima riunione, procede all'esame della
posizione degli eletti e alla convalida della loro elezione, elegge
il Presidente e due Vice Presidenti del Consiglio, riceve il giuramento
del Sindaco e la comunicazione dei componenti della Giunta, dallo stesso
nominati.
Art. 8
Presidente del Consiglio comunale
1. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto, nella seduta
di insediamento subito dopo la convalida degli eletti, con voto segreto
a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio nel primo scrutinio
e con la maggioranza assoluta a partire dal secondo scrutinio.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, cura la programmazione
dei lavori del Consiglio e la formazione dell'ordine del giorno delle
riunioni, assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco
e i Gruppi consiliari, convoca e presiede la Conferenza di programmazione
dei Capigruppo, sovrintende e coordina l'attività delle Commissioni
consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento
del Consiglio comunale.
Art. 9
Vice Presidenti
1. Nella seduta di insediamento il Consiglio comunale elegge due Vice
Presidenti, dei quali uno in rappresentanza dei gruppi consiliari di
minoranza, con una sola votazione a preferenza unica.
2. Sono eletti Vice Presidenti i due Consiglieri che hanno riportato
il maggior numero di voti.
3. In caso di parità di voti sono eletti Vice Presidenti i candidati
più anziani di età.
4. E' Vice Presidente Vicario il Vice Presidente che ha riportato il
maggior numero di voti o a parità di voti il più anziano
di età.
5. I Vice Presidenti, con priorità al Vice Presidente Vicario,
sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza, impedimento e vacanza.
6. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche dei Vice Presidenti,
le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano.
Art. 10
Ufficio di Presidenza
1. Il Presidente e i Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza,
nel quale sono previamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore
rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza,
secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale
e degli altri organi istituzionali.
Art.11
Durata del mandato e revoca del Presidente e dei Vice Presidenti
1. Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica fino all'elezione
del nuovo Consiglio ovvero fino allo scioglimento del Consiglio comunale
che li ha eletti.
2. Il Presidente e i Vice Presidenti possono essere revocati con mozione
di sfiducia a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.
Art. 12
Consigliere anziano
1. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra individuale
più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti
di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati
alla carica di Sindaco.
2. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rinunci a presiedere
l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella
graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui
al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo. Tale
criterio è osservato anche in caso di assenza o rinuncia del
Consigliere che segue nella graduatoria.
Art. 13
Attività nel periodo delle elezioni comunali
1. Il Consiglio, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei
comizi per l'elezione del nuovo Consiglio comunale, adotta esclusivamente
gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 14
Attività d'indirizzo politico-amministrativo del Consiglio comunale
1. L'attività d'indirizzo politico-amministrativo è esercitata
dal Consiglio comunale:
a) con la partecipazione alla definizione e all'adeguamento delle linee
programmatiche presentate dal Sindaco;
b) con l'approvazione dei bilanci annuale, pluriennale e della relazione
previsionale e programmatica e di ogni altro atto della programmazione
finanziaria;
c) con l'approvazione degli atti di programmazione urbanistica, dei
lavori ed opere pubbliche e degli altri provvedimenti di programmazione
e definizione degli obiettivi dell'attività del Comune attribuiti
alla sua competenza dalla legge;
d) con la determinazione dei criteri generali per l'adozione da parte
della Giunta del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
e) con gli indirizzi stabiliti per la nomina e designazione da parte
del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;
f) con la espressione degli indirizzi necessari al Sindaco per il coordinamento
e l'organizzazione degli orari delle attività nella città;
g) con la definizione dei compiti degli organismi di decentramento e
partecipazione;
h) con gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e
degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) per ogni altra attività, funzione ed intervento per i quali
la legge o il presente statuto dispongono l'esercizio da parte del Consiglio
delle funzioni di indirizzo;
l) con indirizzi orientativi espressi con ordini del giorno o mozioni
sulle attività e funzioni esercitate dal Comune;
m) tenendo conto dell'esito dei referendum consultivi e provvedendo
alle deliberazioni rese necessarie dai risultati degli altri tipi di
referendum.
Art. 15
Attività di controllo del Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale esercita la funzione di controllo sull'attività
della Amministrazione comunale, su quella delle istituzioni e delle
aziende a partecipazione comunale, attraverso:
a) la verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal regolamento,
dello stato di attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle
scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali,
nonché lo stato di attuazione degli obiettivi affidati ai dirigenti;
b) il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni
comprese nel programma annuale dei lavori pubblici;
c) la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo
stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di
bilancio e l'esame del rendiconto della gestione e della documentazione
allegata;
d) la relazione annuale del Difensore civico e del Collegio dei Revisori
dei conti;
e) ogni altro controllo previsto dalla normativa vigente.
2. L'attività di controllo è funzione che compete al Consiglio
comunale e a ciascun Consigliere comunale.
Art. 16
Pubblicità delle sedute
1. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti
dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi
istituzionali.
2. Il Presidente assicura adeguate forme di pubblicità delle
convocazioni, delle sedute e delle decisioni assunte dal Consiglio comunale,
anche attraverso la diffusione radio-televisiva delle sedute.
3. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto
nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla
legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi
istituzionali.
4. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali
ha facoltà di disciplinare particolari procedure per l'esame
e l'approvazione di proposte di deliberazione aventi specifiche ed individuate
caratteristiche.
Art. 17
Uffici del Consiglio
1. Sono istituiti uffici per il supporto e l'organizzazione dell'attività
del Consiglio comunale, cui sovrintende il Presidente dello stesso.
2. Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale che
esercita secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio
comunale e degli altri organi istituzionali.
3. Il Consiglio comunale dispone di propri uffici organizzati in una
struttura adeguata per il supporto organizzativo, informativo, giuridico,
amministrativo alle attività degli organi consiliari e dei gruppi.
4. Gli atti di organizzazione relativi al personale degli uffici del
Consiglio sono assunti dal Sindaco d'intesa con il Presidente del Consiglio
comunale; gli incarichi di collaborazione esterna attinenti all'attività
degli uffici del Consiglio sono attribuiti dal Sindaco su proposta del
Presidente del Consiglio comunale sentito l'Ufficio di Presidenza.
5. Il Consiglio per la propria attività utilizza adeguate risorse
previste in apposito capitolo di bilancio.
6. Alle sedute partecipa ed assiste il Segretario generale come per
legge.
Art. 18
Pubblicità della situazione economica
1. Tutti gli eletti, i nominati e gli incaricati a tempo determinato,
al momento della elezione, della nomina e dell'incarico, e per ogni
anno del mandato, sono tenuti a rendere pubblica mediante deposito di
dichiarazioni e documenti presso la Segreteria generale, la propria
situazione reddituale e patrimoniale.
Art. 19
Pareri
1. Ogni proposta di deliberazione consiliare deve essere corredata,
se dovuto, dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica
e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato
e del responsabile di ragioneria, e dall'eventuale parere di conformità
espresso dal Segretario generale su esplicita richiesta del Sindaco
o del Presidente del Consiglio comunale.
2. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
CAPO II
COMMISSIONI CONSILIARI
Art. 20
Commissioni consiliari permanenti
1. Il Consiglio comunale nomina, al suo interno, le Commissioni consiliari
permanenti, assicurando la rappresentanza proporzionale di tutti i Gruppi.
2. Ciascun Gruppo consiliare, subito dopo la costituzione, designa i
propri componenti nelle Commissioni consiliari permanenti.
3. Il regolamento determina il numero delle Commissioni, le norme di
funzionamento, la loro competenza per materia, le forme di pubblicità
dei lavori e le norme relative all'attuazione delle attribuzioni sopra
riportate.
4. Le Commissioni consiliari permanenti, limitatamente alle materie
di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale
e dagli Enti e aziende a partecipazione comunale, notizie, informazioni,
dati e atti, anche al fine di vigilare sulla attuazione delle deliberazioni
consiliari, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale.
5. Le Commissioni non hanno poteri deliberativi ma funzioni consultive
e propositive nel rispetto delle competenze assegnate.
6. Il Presidente sottopone al parere delle Commissioni consiliari competenti
per materia, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento,
gli argomenti sui quali il Consiglio comunale deve esprimere i propri
indirizzi ed orientamenti. Il parere viene comunicato al Consiglio.
Art. 21
Commissione Consiliare Permanente di Controllo e Garanzia- Istituzione
1. Per assicurare l'organico e tempestivo esercizio della funzione di
controllo di cui all'art. 15 del presente Statuto, è istituita
la "Commissione Consiliare Permanente di Controllo e Garanzia"
alla quale è attribuito il compito di effettuare verifiche periodiche
e di presentare al Consiglio, tramite il Presidente che provvede ad
iscriverle all'ordine del giorno, relazioni illustrative dei risultati
dell'attività esercitata.
2. La composizione e l'elezione della Commissione permanente di controllo
e di garanzia sono stabilite dal Consiglio in modo da assicurare, con
criteri proporzionali, la partecipazione della maggioranza e delle minoranze.
3. Il Presidente della Commissione è eletto tra i Consiglieri
appartenenti ai Gruppi consiliari di minoranza.
Art. 22
Commissioni di indagine
1. Il Consiglio comunale, su proposta motivata avanzata per iscritto
da almeno un terzo dei componenti, può istituire al proprio interno,
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati,
Commissioni di indagine sulla attività della amministrazione.
2. Le Commissioni sono composte da non più di cinque consiglieri
eletti con criterio proporzionale tra maggioranza e minoranza.
3. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente ed il segretario.
4. La Commissione svolge la sua attività collegialmente ed ha
accesso agli atti del Comune che sono direttamente oggetto dell'indagine
e ad ogni altro connesso del quale l'Ente disponga o che abbia la possibilità
di acquisire.
5. La Commissione riferisce al Consiglio sull'esito dell'indagine effettuata,
richiedendo al Presidente apposita convocazione dello stesso in seduta
privata.
6. Il Regolamento prevede le norme per l'esercizio dei poteri e per
il funzionamento della Commissione di indagine.
Art. 23
Commissioni consiliari temporanee o speciali
1. Il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale
o su richiesta di un singolo Consigliere, a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati, può costituire Commissioni consiliari
temporanee e/o speciali per l'esame di materie relative a questioni
di carattere particolare e/o generale, che esulino dalle competenze
delle Commissioni permanenti.
2. Possono essere chiamati ad integrare le Commissioni previste dal
presente articolo, i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti,
secondo le materie di competenza, nonché tecnici e/o esperti
scelti dal Consiglio comunale.
3. La deliberazione di istituzione determina i tempi di operatività,
gli ambiti e gli obiettivi.
Art. 24
Modalità e tempi di costituzione delle Commissioni consiliari
1. Le Commissioni consiliari vengono nominate nei modi previsti dalle
vigenti leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e cessano la loro attività
con lo scioglimento o la scadenza del mandato del Consiglio comunale.
2. La ricostituzione delle stesse avverrà nei tempi indicati
dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
CAPO III
I CONSIGLIERI COMUNALI
Art.25
Consigliere Comunale
1. Il Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo
di mandato e di espressione di opinioni.
2. Il Consigliere comunale entra in carica all'atto della proclamazione,
o, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio abbia adottato il
relativo provvedimento.
3. Il Consigliere comunale esercita le funzioni stabilite dalla legge
e dal presente Statuto.
4. Le modalità per l'esercizio dell'attività di Consigliere
sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.
5. Ai Consiglieri comunali spetta un gettone di presenza per la partecipazione
ai Consigli e alle Commissioni, nella misura fissata dalla legge. I
Consiglieri comunali possono chiedere che il gettone di presenza venga
trasformato nella indennità di funzione, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia.
6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto
al Presidente del Consiglio comunale che ne dispone l'immediata assunzione
al protocollo.
7. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio,
senza giustificato motivo, sono diffidati e debbono presentare, entro
quindici giorni, le eventuali cause giustificative; in difetto, ovvero
in assenza di valida giustificazione, vengono dichiarati decaduti dal
Consiglio con apposita deliberazione consiliare.
8. Nell'ipotesi in cui sussistano condizioni per la decadenza di Consiglieri,
questa può essere pronunciata dal Consiglio anche su istanza
di un singolo elettore.
Art. 26
Gruppi consiliari
1. All'atto dell'insediamento del Consiglio comunale, le rappresentanze
politiche consiliari, si costituiscono in Gruppi corrispondenti alle
liste nelle quali i singoli Consiglieri sono risultati eletti.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello
espresso dalla lista in cui è risultato eletto, o che intenda
costituire con altri consiglieri un Gruppo autonomo, o che non intenda
appartenere ad alcun Gruppo, deve darne espressa comunicazione al Sindaco
e al Presidente del Consiglio comunale nonché al Segretario generale.
3. Possono essere costituiti Gruppi consiliari autonomi, rispetto a
quelli corrispondenti alle liste elettorali che abbiano almeno un Consigliere
eletto, a condizione che siano composti da almeno tre Consiglieri.
4. I Consiglieri che non appartengono ad alcun Gruppo, costituito secondo
i commi precedenti, accedono al Gruppo misto.
5. Il bilancio del Comune prevede per l'attività dei Gruppi contributi
finalizzati allo svolgimento dell'attività istituzionale, in
relazione alla loro consistenza numerica, nel rispetto della legge vigente
in materia di finanziamento pubblico dei partiti.
6. I Gruppi hanno una propria sede e dispongono di locali, attrezzature,
servizi e personale comunale in relazione anche alla loro consistenza
numerica.
Art. 27
Conferenza permanente dei Capigruppo
1. Nella prima seduta del Consiglio comunale successiva a quella d'insediamento,
i Gruppi consiliari, costituiti in conformità al regolamento,
comunicano alla Presidenza il nominativo del Consigliere eletto Presidente
del proprio Gruppo.
2. I Presidenti dei Gruppi consiliari costituiscono una Commissione
consiliare permanente nell'ambito della quale ciascun Presidente, per
le decisioni ed i pareri che comportino votazioni, esercita diritto
di voto proporzionale al numero dei Consiglieri componenti il suo Gruppo.
La Commissione è coordinata dal Presidente del Consiglio ed assume
la denominazione di "Conferenza permanente dei Capigruppo".
3. Il regolamento determina i poteri della Commissione, ne disciplina
l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
Art. 28
Programmazione consiliare
1. Il programma dell'attività del Consiglio è periodicamente
predisposto dalla "Conferenza permanente dei Capigruppo",
sulla base delle proposte pervenute.
2. L'ordine dei lavori di ciascuna seduta contenente l'elenco degli
atti e le materie da trattare è redatto dal Presidente del Consiglio
comunale sulla base delle indicazioni della Conferenza dei Capigruppo.
CAPO IV
GIUNTA COMUNALE
Art. 29
Giunta comunale
1. La Giunta, quale organo di governo del Comune, impronta la propria
azione ai principi della collegialità e della trasparenza.
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede,
e da dieci Assessori.
3. Possono essere nominati Assessori i soggetti previsti dalle leggi
vigenti.
4. Tra i componenti della Giunta, il Sindaco nomina il Vice Sindaco
che lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento, esercitando le
funzioni vicarie; se la causa di assenza o di impedimento dovesse interessare
contemporaneamente il Sindaco e il Vice Sindaco, le funzioni vicarie
sono esercitate dall' Assessore più anziano di età.
5. Il Sindaco, in caso di revoca di uno o più Assessori, dà
motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
Art. 30
Ineleggibilità ed incompatibilità del Sindaco e degli
Assessori
1. La legge stabilisce le cause di ineleggibilità e di incompatibilità
per il Sindaco e per gli Assessori.
Art. 31
Durata in carica - Surrogazioni
1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento
della nuova Giunta comunale.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili
trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso
del Sindaco, la Giunta decade e ne consegue lo scioglimento del Consiglio.
Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del
nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le
funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di uno o
più Assessori, il Sindaco provvede alla sostituzione con proprio
decreto di nomina.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco
indica alla Giunta comunale il sostituto temporaneo per l'assolvimento
delle funzioni.
Art. 32
Mozione di sfiducia
1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco
o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione
di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere
motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati
e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta
giorni dalla sua presentazione.
Art. 33
Decadenza del Sindaco e degli Assessori
1. Si applicano al Sindaco ed agli Assessori le cause di decadenza
previste dalla legge per i Consiglieri comunali ed ogni altra specificamente
disposta dalla legislazione vigente.
Art. 34
Organizzazione della Giunta
1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. Gli Assessori, nell'ambito degli incarichi loro attribuiti, presentano
le proposte di intervento istruite dagli uffici e forniscono ai Dirigenti
dell'Ente, previa intesa con il Sindaco, gli indirizzi politici per
la predisposizione dei programmi e dei progetti.
3. Il Segretario generale partecipa alle riunioni della Giunta, sottoscrive
con il Sindaco i verbali delle deliberazioni, e, tramite gli uffici
preposti, ne cura la pubblicazione all'Albo pretorio, e l'invio al Comitato
Regionale di Controllo per i casi previsti dalla legge.
4. Le riunioni della Giunta possono essere pubbliche quando lo decidono
i due terzi dei suoi componenti.
Art. 35
Attribuzioni della Giunta comunale
1. La Giunta attua gli indirizzi generali dati dal Consiglio e compie
tutti gli atti di amministrazione, ad eccezione di quelli riservati
dalla legge al Consiglio; essa svolge attività propositiva e
di impulso nei confronti dello stesso, al quale, in sede di approvazione
del conto consuntivo, presenta una relazione annuale sulla propria attività.
E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal Consiglio.
2. Sono esclusi dalla competenza della Giunta gli atti che rientrano
nelle competenze del Sindaco, delle Circoscrizioni, del Segretario generale
e dei Dirigenti.
Art. 36
Pari opportunità
1. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso
Enti, istituzioni ed aziende a partecipazione comunale, oltre che nella
Giunta e negli organi collegiali, deve essere favorita complessivamente
la presenza di ambo i sessi.
CAPO V
IL SINDACO
Art. 37
Funzioni e competenze
1. Il Sindaco, nei limiti delle proprie competenze, attua gli obiettivi
indicati nel documento programmatico, adeguando il proprio operato all'indirizzo
politico-amministrativo espresso dal Consiglio comunale.
2. Spettano al Sindaco le attribuzioni e le funzioni previste dalla
legge e dal presente Statuto.
Art. 38
Funzioni quale Ufficiale di Governo
1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovraintende, emana direttive
ed esercita vigilanza relativamente ai servizi di competenza statale;
adotta inoltre provvedimenti contingibili ed urgenti nei casi stabiliti
dalla legge.
2. Può delegare funzioni che svolge quale Ufficiale di Governo
ai soggetti previsti dalla legge e dal presente Statuto.
Art. 39
Giuramento e distintivo
1. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio
il giuramento di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello
Stato.
2. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma
della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
Art. 40
Linee programmatiche del Sindaco
1. Il Sindaco, entro tre mesi dall'insediamento, sentita la Giunta,
elabora le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del suo mandato amministrativo, al fine di esperire
la procedura per la definitiva redazione del programma di mandato.
2. Entro il termine suddetto il Sindaco rimette il documento di programma
al Presidente del Consiglio che promuove sullo stesso la partecipazione
e la valutazione del Consiglio comunale, che in apposita adunanza esprime
sullo stesso proposte, contributi e osservazioni. Alla riunione del
Consiglio comunale partecipano il Sindaco, gli Assessori, il Direttore
generale e sono invitati i Presidenti delle Circoscrizioni.
3. Entro un mese dal ricevimento del documento di cui al precedente
comma il Presidente trasmette il verbale della riunione al Sindaco il
quale, valutate le risultanze dell'esame del programma effettuato dal
Consiglio ed apportati allo stesso gli eventuali adeguamenti ritenuti
utili al suo perfezionamento, definisce l'atto comprendente le linee
del programma di mandato e lo presenta al Consiglio comunale per la
definitiva approvazione.
Art. 41
Linee programmatiche - Attuazione - Verifica
1. Entro il 15 giugno e il 15 ottobre di ogni anno, per iniziativa
del Presidente che ne informa previamente il Sindaco e per suo tramite
la Giunta, la Commissione consiliare permanente di controllo provvede
alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche da
parte del Sindaco e degli Assessori e riferisce, entro 20 giorni dalla
conclusione della verifica, al Consiglio comunale, con una relazione
sullo stato di avanzamento delle azioni e dei progetti compresi nelle
linee programmatiche e della corrispondenza dei costi sostenuti alle
previsioni. Copia della relazione è inviata dal Presidente del
Consiglio, almeno 10 giorni prima dell'adunanza consiliare, al Sindaco
e per suo tramite alla Giunta, che comunicano al Consiglio le loro deduzioni
sull'esito della verifica.
Art.42
Linee programmatiche - Adeguamento
1. Il Sindaco, ove ravvisi la necessità di un adeguamento del
programma, sia in base alle risultanze della verifica e delle valutazioni
sulle stesse espresse dal Consiglio, sia per motivi ed eventi sopravvenuti,
provvede, sentita la Giunta, alle integrazioni e modifiche ritenute
necessarie, quindi predispone il documento di adeguamento del programma
di mandato e lo trasmette al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente entro venti giorni lo sottopone all'esame dell'Assemblea
consiliare perché esprima le proprie osservazioni e proposte.
Alla seduta partecipano il Sindaco, gli Assessori, il Direttore generale
e sono invitati i Presidenti delle Circoscrizioni.
3. Entro dieci giorni dalla riunione di cui al precedente comma il Presidente
trasmette il verbale della stessa al Sindaco il quale, valutate le proposte
ed osservazioni espresse dal Consiglio ed apportate al documento predisposto,
eventuali variazioni ritenute utili al suo perfezionamento, definisce
l'atto di adeguamento delle linee del programma di mandato e le presenta
al Consiglio comunale, insieme con il testo completo, aggiornato, dello
stesso per la definitiva approvazione.
TITOLO II
ORGANI DI GESTIONE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art. 43
Principi e criteri direttivi
1. La Giunta comunale disciplina con apposito regolamento l'ordinamento
degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fondamentali enunziati
dallo Statuto, dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, della legislazione
vigente, nonché, ove necessario, dei contratti collettivi di
lavoro.
2. Tale organizzazione deve essere improntata:
a) ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e
di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo (propri degli
organi elettivi) e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile
(spettanti al Segretario generale e ai Dirigenti) e all'attuazione di
un sistema di controllo e di valorizzazione dei risultati;
b) ad assicurare l'attuazione dei servizi, secondo criteri di competenza,
autonomia, funzionalità, efficienza, efficacia, economicità
di gestione, professionalità e responsabilità;
c) a suddividere la struttura in settori, articolati in servizi, unità
operative ed uffici;
d) ad individuare le responsabilità, con riferimento alle funzioni
dirigenziali ricoperte e agli obiettivi assegnati;
e) a soddisfare le esigenze dell'utenza;
f) ad assicurare la funzionalità dei servizi decentrati a livello
circoscrizionale;
g) ad assicurare l'accrescimento professionale di tutte le risorse umane,
anche tramite momenti formazione e di riconversione professionale e
sistemi incentivanti;
h) a razionalizzare la funzionalità della struttura, delle sue
articolazioni e della distribuzione di responsabilità e attribuzioni
funzionali.
Art. 44
Uffici e personale
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è
disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge del comparto enti locali
e dagli accordi decentrati.
2. Le norme contenute nel "Regolamento degli uffici e dei servizi"
disciplinano:
a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi, tenuto conto del decentramento
circoscrizionale;
b) l'istituzione di servizi di informazione e pubbliche relazioni;
c) la dotazione organica del personale con i criteri per assicurare
la flessibilità tra le varie strutture;
d) le procedure per l'assunzione;
e) le attribuzioni al Segretario generale e ai Dirigenti di responsabilità
gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali,
nonché le modalità dell'attività di coordinamento
tra il Segretario generale ed i Dirigenti;
f) il funzionamento della commissione di disciplina e le modalità
di designazione del dipendente che deve far parte della stessa;
g) le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali
e delle collaborazioni esterne;
h) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale;
i) le garanzie per l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.
Art. 45
Rapporti con la cittadinanza
1. I cittadini hanno diritto di conoscere, in termini chiari e comprensibili,
l'organizzazione dei servizi, i compiti e le attribuzioni di amministratori
ed operatori comunali, le modalità di richiesta dei documenti
e di presentazione delle domande, i responsabili e i termini della risposta
e/o definizione della pratica.
2. Tutti gli operatori comunali devono essere dotati di un cartellino
visibile di riconoscimento che indichi il nome, il cognome e la qualifica
dell'operatore.
3. Gli operatori devono tenere comportamenti di disponibilità,
che non inducano in stato di soggezione il cittadino.
CAPO II
SEGRETARIO, VICE SEGRETARIO GENERALE , DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI
Art. 46
Il Segretario generale
1. Il Segretario generale viene nominato dal Sindaco nei termini e
con le modalità previsti dalle leggi vigenti.
2. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco;
tuttavia il Segretario generale rimane in carica fino alla sua riconferma
o alla nomina del nuovo Segretario.
3. Il Sindaco può revocare il Segretario generale con provvedimento
motivato e previa deliberazione della Giunta comunale per violazione
dei doveri d'ufficio e per le altre cause previste dalla legge. Di tanto
il Sindaco ne dà informazione nel successivo Consiglio comunale.
4. Il Segretario generale svolge le funzioni assegnategli dalla legge,
dallo Statuto, dai regolamenti e dal Sindaco. In particolare, svolge
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa
nei confronti del Consiglio, del Sindaco e della Giunta in ordine alla
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto
ed ai regolamenti.
5. Il Segretario generale può rogare i contratti e le convenzioni
nell'interesse del Comune.
Art. 47
Vice Segretario generale
1. Per quanto non disposto dalle leggi vigenti, l'ordinamento dell'ufficio
di segreteria è disciplinato dal regolamento emanato ai sensi
dell'art. 44.
2. L'ufficio di segreteria comprende altresì un vice segretario,
con funzioni, modalità di nomina e disciplina previste dal regolamento
degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'art. 44.
Art. 48
Direttore generale e dirigenti
1. Nel rispetto della normativa vigente il Sindaco, previa deliberazione
della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al
di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato,
secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi
stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite
dal Sindaco, e che sovraintende alla gestione dell'Ente, perseguendo
livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare
al Direttore generale la predisposizione dei piani e degli atti previsti
dalla normativa vigente. A tali fini, al Direttore generale rispondono,
nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente,
ad eccezione del Segretario generale.
2. Spettano ai dirigenti l'attività di gestione amministrativa,
tecnica e finanziaria del Comune, l'attuazione delle linee programmatiche
espresse dal Consiglio e dal Sindaco, nonché tutti i compiti,
compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
che la legge o il presente Statuto non riservino agli organi di governo
del Comune. Essi svolgono tali funzioni ai sensi delle leggi vigenti,
del presente Statuto e del regolamento degli uffici e dei servizi emanato
ai sensi dell'art. 44.
3. In particolare, spettano ai dirigenti, nei limiti previsti dalle
leggi vigenti:
a) la direzione degli uffici e dei servizi secondo le modalità
dettate dall'apposito regolamento;
b) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
c) la responsabilità delle procedure di gara e di concorso;
d) la determinazione a contrattare;
e) la stipulazione dei contratti;
f) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli
impegni di spesa;
g) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
h) i provvedimenti di autorizzazione, concessione od analoghi, il cui
rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale,
nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti,
da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni
edilizie;
i) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione
in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza
edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla
vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e
repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
l) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio
e di conoscenza;
m) le attività consultive ad essi demandate dal regolamento;
n) ogni altro atto ad essi attribuito dalla legge, dallo Statuto e dai
regolamenti o, in base a questi, delegato dal Sindaco.
4. I dirigenti sono direttamente responsabili in via esclusiva delle
dette attività amministrative e di gestione; sono altresì
responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della
gestione, in relazione agli obiettivi dell'Ente.
5. Nel rispetto delle leggi vigenti e nei limiti da esse determinati,
è demandata al regolamento emanato ai sensi dell'art. 44 la determinazione
dei presupposti, delle condizioni e delle modalità di copertura
dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici e delle qualifiche
dirigenziali tramite contratti a tempo determinato di diritto pubblico
e privato.
6. Sempre nel rispetto delle leggi vigenti e nei limiti da esse determinati,
il regolamento emanato ai sensi dell'art. 44 disciplina altresì
i presupposti, le condizioni e le modalità per l'acquisizione
da parte del Comune di contributi esterni ad elevata specializzazione
professionale, nonché per l'eventuale costituzione di ulteriori
uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli
Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
attribuite a questi ultimi.
Art. 49
Conferenza dei Dirigenti e/o dei responsabili di servizi
1. La conferenza dei Dirigenti e/o dei responsabili di servizi, che
è presieduta dal Direttore generale ovvero, in mancanza, dal
Segretario generale, costituisce organo ausiliario consultivo interno,
quale strumento di impostazione e di verifica del lavoro per la pianificazione
ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo
intersettoriale, il cui funzionamento è disciplinato da norme
regolamentari.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, i dirigenti relazionano
sull'attività svolta rispetto agli obiettivi assegnati, dandone
informazione, unitamente alle valutazioni del Servizio di Controllo
Interno, al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale per le rispettive
competenze.
TITOLO III
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 50
Forme di gestione
1. I servizi pubblici locali e l'attività di trasformazione
urbana sono svolti nelle forme previste dalle vigenti leggi, nonché,
in attuazione delle stesse, da apposito regolamento che disciplina anche
i rapporti con l'utenza e le associazioni di volontariato.
Art. 51
Regolamento
1. La nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti
presso Enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune
ovvero da esso dipendenti o controllati è di competenza del Consiglio
comunale, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti
dal regolamento di cui all'articolo precedente.
2. Il Consiglio comunale esercita poteri di indirizzo e di controllo
sull'attuazione dei servizi e relative gestioni, nelle forme previste
dal presente titolo, con le modalità stabilite dallo Statuto
e dal regolamento.
3. Il regolamento riserva alla Giunta comunale il compito di riferire
al Consiglio, su apposita relazione del Dirigente dei servizi interessati,
compreso quello economico-finanziario, per rilevare il raggiungimento
o meno degli obiettivi.
Art. 52
Servizi pubblici e funzioni intercomunali
1. Il Consiglio comunale provvede alla individuazione dei servizi,
delle opere pubbliche e delle funzioni da esercitare a mezzo di convenzioni
e consorzi con altri Enti territoriali, nelle forme e nei modi previsti
dalle leggi dello Stato o della Regione.
PARTE III
DECENTRAMENTO
Art. 53
Circoscrizioni ed organi
1. Il Comune si riparte in tre Circoscrizioni di decentramento.
Le Circoscrizioni sono organismi di partecipazione, di consultazione,
di amministrazione, nell'ambito dei fondi assegnati, nonché di
esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
Le tre Circoscrizioni sono così denominate: "SANTA MARIA",
"SAN GIACOMO - SETTE FRATI", "BORGOVILLA - PATALINI".
2. Gli organi circoscrizionali sono il Consiglio e il Presidente.
3. I fondi relativi al funzionamento e all'esercizio delle materie delegate
sono annualmente stanziati nel bilancio comunale.
4. Le circoscrizioni, con il coordinamento del dirigente competente,
amministrano le risorse assegnate attraverso idonei atti deliberativi.
5. Le deliberazioni dei Consigli di Circoscrizione diventano esecutive
dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione, mediante affissione
nell' Albo pretorio del Comune (e nell' Albo circoscrizionale), salvo
che, entro tale data, il Sindaco, anche su proposta del Segretario generale,
non sospenda la deliberazione per motivi di legittimità e disponga
il conseguente rinvio al Consiglio di Circoscrizione.
Art. 54
Il Consiglio circoscrizionale
1. Il Consiglio di Circoscrizione rappresenta le esigenze della popolazione
della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune ed è
eletto con sistema proporzionale.
2. Il numero dei consiglieri per ciascuna circoscrizione è stabilito
dal regolamento.
3. I Consigli di Circoscrizione si insediano entro il termine massimo
di quindici giorni dall'insediamento del Consiglio comunale, durano
in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale
e cessano in caso di scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio
stesso.
Art. 55
Funzioni
1. Il Consiglio di Circoscrizione esercita funzioni di amministrazione
nelle seguenti materie:
a) servizio di stato civile e di anagrafe;
b) servizi sociali, culturali, ricreativi e di pubblica istruzione;
c) interventi di manutenzione ordinaria, viabilità, verde, arredo
urbano e servizi pubblici di quartiere.
2. Gli organi di decentramento dispongono le consultazioni per le materie
loro attribuite.
3. Alla Giunta comunale compete il coordinamento dei servizi attribuiti
e delegati alle Circoscrizioni.
Art. 56
Il Presidente
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio circoscrizionale, ne esegue
gli atti e svolge le funzioni che gli vengono delegate dal Sindaco,
ai sensi di legge.
Art. 57
Ufficio circoscrizionale
1. In ogni Circoscrizione è costituito un ufficio per l'espletamento
delle funzioni assegnate, in base ad apposita pianta organica.
2. Il personale previsto nella dotazione organica deve essere adeguato,
alle esigenze della Circoscrizione ed è coordinato da un responsabile
circoscrizionale, con qualifica di funzionario comunale amministrativo.
3. La dotazione organica per gli uffici circoscrizionali di cui al precedente
comma primo va deliberata entro un anno dalla data di approvazione del
presente Statuto.
Art. 58
Regolamento
1. Il regolamento delle Circoscrizioni stabilisce:
a) la delimitazione territoriale, il numero dei consiglieri, le modalità
di elezione del Presidente, l'organizzazione e il funzionamento delle
Circoscrizioni;
b) le norme di servizio per il personale assegnato e quanto altro possa
assicurare il normale funzionamento delle Circoscrizioni;
c) l'indennità di carica al Presidente e il gettone di presenza
ai consiglieri.
PARTE IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE
Art. 59
Titolari del diritto di partecipazione
1. I diritti relativi agli istituti di partecipazione popolare sono
riconosciuti:
a) ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
b) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno
compiuto sedici anni di età;
c) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nell'anagrafe
da almeno tre anni;
d) a chiunque dimori per ragioni di lavoro, di studio o di servizio
militare nel territorio del Comune.
2. I diritti di partecipazione sono esercitati da ogni persona singolarmente
o in forma associata.
Art. 60
Partecipazione
1. Il Comune di Barletta considera la tutela dei diritti della persona
principi fondamentalI della propria azione e ne favorisce l'esercizio
facilitandone sotto ogni forma la partecipazione attiva alla amministrazione
locale.
Art.61
Libere forme associative
1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove l'attività
di associazioni, fondazioni e comitati, per i quali è prevista,
su richiesta, l'iscrizione in apposito Albo.
2. Il Comune rende pubblici i criteri e le procedure di assegnazione
alle libere forme associative di contributi economici e mezzi strumentali,
di sedi e spazi pubblici.
3. E' pubblicato sul Notiziario Ufficiale del Comune, con scadenza annuale,
l'elenco delle libere forme associative che hanno ottenuto agevolazioni
o hanno usufruito di beni del Comune, nonché di quelle che ne
hanno fatto richiesta.
4. Il Comune può promuovere assemblee periodiche con i cittadini
e specifiche associazioni come strumento di verifica e di revisione
delle linee programmatiche.
Art. 62
Volontariato
1. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni
di volontariato al conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppa
l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi, privilegia
le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità,
solidarietà, crescita civile, promuove la formazione e l'aggiornamento
dei volontari, incentiva la nascita di nuove occasioni di volontariato.
2. E' garantito, nel rispetto delle leggi, l'apporto di volontari in
forma individuale ed associata a finalità istituzionali del Comune
previo accertamento delle capacità operative ed adeguata formazione.
3. Il Sindaco presenta annualmente al Consiglio comunale una relazione
sull'apporto del volontariato allo svolgimento dell'attività
del Comune, contenente l'indicazione dei rapporti convenzionali, delle
iniziative di collaborazione, degli indirizzi programmatici, dei dati
quantitativi sul coinvolgimento dei volontari e dell'utenza.
Art. 63
Diritto e modalità di accesso agli atti, alle strutture e ai
servizi
1. E' riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso
ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla
legge e dal regolamento sul procedimento amministrativo e dal regolamento
comunale.
Art. 64
Ufficio per le relazioni con il pubblico
1. Il Comune di Barletta istituisce l' "Ufficio per le relazioni
con il pubblico" (U.R.P.), con sede principale presso il Palazzo
di Città e con sezioni decentrate presso ciascun Consiglio di
Circoscrizione.
2. Presso l'ufficio di cui al comma precedente e con le modalità
che saranno indicate nel regolamento, si potranno:
a) consultare le copie dei provvedimenti del Sindaco, della Giunta,
del Consiglio comunale e dei Consigli di Circoscrizione, nonché
delle determinazioni dirigenziali;
b) richiedere le copie integrali degli atti di cui alla lettera a) del
presente articolo e di quegli altri atti che, per estratto, saranno
pubblicati sul Notiziario Ufficiale del Comune di Barletta ( N.U.C.),
che può essere istituito in conformità al comma 2 del
successivo art.65;
c) presentare - a cura di ogni interessato - le domande rivolte a conoscere
lo stato degli atti e delle procedure, nonché l'ordine delle
domande, dei progetti e dei provvedimenti che comunque lo riguardino;
d) presentare gli atti, le istanze, le petizioni e le proposte di cui
al successivo art. 67 del presente Statuto;
e) ottenere tutte le informazioni utili sui servizi pubblici erogati
dal Comune, nonché sulle funzioni, attribuzioni ed attività
del Difensore civico.
3. L' Ufficio per le relazioni con il pubblico fornisce, altresì,
ai cittadini:
a) informazioni ed indirizzi necessari ed utili per poter fruire in
modo più immediato ed adeguato delle prestazioni e degli interventi
del Comune e di tutti i servizi esistenti sul territorio;
b) indicazioni, in relazione ai bisogni rappresentati, sui diritti e
sulle possibilità di farli valere, in relazione alle leggi vigenti;
c) informazioni generali, relative a tutti i settori di competenza comunale.
Art. 65
Informazioni sull'attività pubblica locale
1. Il Comune assicura ai cittadini una competente e tempestiva informazione
sulle attività degli organi e degli uffici.
2. Il Comune, a tal fine, utilizza il Notiziario mensile per rendere
noto il proprio operato.
3. Apposito regolamento stabilisce le norme per la pubblicità
degli atti di rilevante interesse in corso di adozione o adottati da
parte degli organi collegiali, regola la pubblicazione dell'elenco degli
argomenti trattati nelle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta
comunale, stabilisce altresì le modalità per la pubblicazione
di dati e notizie dell'attività pubblica locale, nonché
di altri Enti ed istituzioni pubbliche di interesse generale, prevedendo
anche la sottoscrizione di convenzioni con le emittenti radiofoniche
e televisive locali, ovvero con strutture pubbliche o private a ciò
abilitate.
4. Il Notiziario ufficiale del Comune viene diffuso gratuitamente.
CAPO II
INIZIATIVA POPOLARE, ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
Art. 66
Iniziativa popolare
1. I soggetti di cui all'art. 59 possono esercitare l'iniziativa degli
atti di competenza del Consiglio comunale, con esclusione di tutto ciò
che attiene a materie relative a tributi, tariffe e bilancio comunale,
mediante presentazione presso l' Ufficio per le relazioni con il pubblico
di un progetto di deliberazione, accompagnato da una relazione illustrativa
e da 600 sottoscrizioni rese dagli stessi soggetti di cui all'art. 59
ed autenticate, raccolte nei tre mesi precedenti la presentazione.
2. Il progetto di deliberazione dovrà essere posto all'ordine
del giorno del Consiglio comunale e discusso entro 90 giorni dal deposito,
nel rispetto delle procedure regolamentari.
Art. 67
Istanze, petizioni e proposte
1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può
rivolgere all' amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte
dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le istanze, petizioni e proposte dei singoli cittadini sono esaminate
dall'Assessore competente per materia che, con il dirigente responsabile
del servizio interessato, procede alla loro rapida valutazione e a dare
alle stesse risposta nel più breve tempo e, comunque, entro il
termine stabilito dal regolamento.
3. Per le richieste relative a provvedimenti di competenza del Sindaco
o della Giunta, l'Assessore sottopone la pratica, istruita, a tali organi
perchè adottino le decisioni di loro competenza e le comunichino
agli interessati entro il termine indicato nel precedente comma.
4. Se le decisioni di cui sopra, relative alle petizioni in forma associata,
non fossero ritenute motivatamente esaurienti dai sottoscrittori, sono
presentate al Consiglio comunale su richiesta dei loro rappresentanti.
CAPO III
CONSULTAZIONI E REFERENDUM
Art. 68
Consultazione
1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione
dei cittadini.
2. La consultazione è rivolta a conoscere la volontà dei
cittadini nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire
nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o
bene pubblico.
3. La consultazione non può avere luogo in coincidenza con operazioni
elettorali comunali e circoscrizionali.
4. La consultazione viene promossa dal Sindaco o da un terzo dei Consiglieri
comunali o da almeno due consigli di circoscrizione, previa adozione
di provvedimenti da parte del Consiglio comunale con la maggioranza
assoluta dei voti.
5. L'organo competente ad emanare l'atto, al quale si riferisce la consultazione,
terrà conto, in ogni caso, della volontà espressa dai
cittadini.
Art. 69
Referendum
1. Il Comune ammette tutte le forme di referendum consentite dalla
legge fra gli strumenti di partecipazione dei cittadini all'amministrazione
locale.
2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini di cui all'art. 59, comma
1 - lett. a), e i maggiorenni di cui alla lett. c) dello stesso comma.
3. Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza
comunale.
4. Non si possono indire consultazioni referendarie nei sei mesi precedenti
il rinnovo del Consiglio comunale, né in coincidenza con operazioni
elettorali.
5. Ogni anno non possono svolgersi più di due consultazioni referendarie.
6. Non possono costituire oggetto di consultazione referendaria le materie
che riguardano:
a) lo statuto, il regolamento del Consiglio comunale e dei Consigli
circoscrizionali, ed il regolamento di contabilità;
b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
d) gli atti relativi al personale del Comune;
e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
f) le cariche elettive e gli incarichi conferiti.
7. Il Consiglio Comunale prevede nel bilancio annuale le eventuali spese
necessarie per lo svolgimento dei referendum.
Art. 70
Richiesta di referendum
1. Il referendum può essere richiesto da almeno cinquemila cittadini
aventi diritto al voto, ai sensi del comma 2, art. 69 del presente Statuto
e la richiesta è presentata dal Comitato promotore.
2. Il referendum, inoltre, può essere richiesto da un terzo dei
Consiglieri e viene indetto se approvato dai due terzi dei Consiglieri
assegnati.
3. Il referendum è indetto dal Sindaco nel termine di tre mesi
dalla deliberazione consiliare o dalla relativa richiesta, determinando
la data e le altre modalità di svolgimento. Se nello stesso periodo
sono indette altre consultazioni elettorali, il Sindaco provvede all'indizione
del referendum in altra data entro i sei mesi successivi.
4. Quando il referendum sia stato indetto viene sospesa l'attività
deliberativa sullo stesso oggetto, salvo che, con delibera approvata
dai due terzi dei consiglieri assegnati, il Consiglio comunale, per
motivi di particolare urgenza e necessità, non decida altrimenti.
4. Il Consiglio comunale è tenuto a deliberare sull'oggetto del
referendum consultivo entro 45 giorni dal suo svolgimento; entro lo
stesso termine il Consiglio comunale prende atto ed assume le conseguenti
motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.
Art. 71
Ammissione della richiesta
1. L'ammissione di ogni richiesta referendaria, sia riguardo all'ambito
della materia cui si riferisce il quesito e alla sua chiarezza ed intelligibilità,
sia riguardo al numero ed alla regolarità delle sottoscrizioni,
viene esaminata da una Commissione composta da un Magistrato togato
designato dal Presidente del Tribunale di Trani su richiesta del Consiglio
comunale, dal Segretario generale del Comune e dal Difensore civico.
In mancanza del Difensore civico questi sarà sostituito da un
Consigliere di Prefettura nominato dal Prefetto di Bari. Nel caso in
cui tale Ufficio ravvisi irregolarità formali nella formulazione
del quesito referendario, ne dispone la riformulazione, previa audizione
del Comitato promotore.
2. Nel caso in cui siano stati proposti più referendum, si segue
l'ordine di deposito delle richieste.
3. Ove il Comitato promotore lo ritenga, le richieste di referendum
che non sono state per una qualsiasi ragione sottoposte al voto, possono
essere discusse dal Consiglio Comunale nei modi e nei termini previsti
per gli atti di iniziativa popolare.
4. La deliberazione con cui il Consiglio comunale fa proprio il contenuto
della proposta referendaria interrompe la relativa procedura.
Art. 72
Procedimento per il referendum
1. Il procedimento relativo alle consultazioni referendarie viene disciplinato
dal regolamento degli istituti di partecipazione, secondo i principi
contenuti nei precedenti articoli e con i seguenti criteri:
a) la consultazione si effettua durante una sola giornata festiva;
b) l'apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta
di 14 ore;
c) il referendum è valido se vi ha partecipato la metà
più uno degli aventi diritto.
2. La normativa regolamentare farà riferimento, per quanto compatibile,
alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum abrogativi
di leggi statali, adeguandole alla dimensione locale della consultazione,
anche ai fini della loro semplificazione ed economicità.
Art. 73
Azione popolare
1. Nel caso in cui l'elettore sia intervenuto per far valere in giudizio
le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune ai sensi dell'art. 7 dell'ordinamento,
la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è
necessario che l'ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso
affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale.
Qualora la Giunta non ritenga utile l'intervento fa risultare a verbale
la relativa decisione ed i motivi della stessa.
2. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali, promosse verso terzi
dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, la Giunta valuta se le azioni sono fondate
e se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio, autorizzando,
in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un
legale. Nel caso in cui non ritenga utile l'intervento, la decisione
ed i motivi per i quali è stata adottata sono registrati a verbale.
CAPO IV
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 74
Procedimenti amministrativi e semplificazione amministrativa
1. I procedimenti amministrativi di competenza comunale sono regolati
dalle vigenti disposizioni di legge e da apposito regolamento.
2. Il Consiglio comunale adotta norme regolamentari concernenti l'attuazione
della semplificazione dell'azione amministrativa secondo le vigenti
disposizioni di legge, comprese le modalità per l'accordo con
gli utenti.
CAPO V
CONSULTE E FORME ORGANIZZATE DI PARTECIPAZIONE
Art. 75
Consulte comunali
1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla amministrazione
locale, il Comune promuove la costituzione e provvede al funzionamento
delle Consulte.
2. Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce il numero
delle Consulte, le materie di competenza, le modalità di formazione
e di funzionamento.
3. Le Consulte sono formate da Consiglieri comunali e da rappresentanti
delle associazioni iscritte nell'apposito Albo comunale, con la partecipazione
dell' Assessore competente per materia.
4. La presidenza della Consulta è affidata ad un componente laico.
Art. 76
Poteri delle Consulte comunali
1. Le Consulte possono, nelle materie di loro competenza:
a) esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa,
su atti comunali;
b) formulare proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
c) formulare proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;
d) avvalersi della collaborazione di Amministratori, funzionari comunali
ed esperti.
2. Il regolamento degli istituti di partecipazione, tenendo conto delle
materie affidate alle singole Consulte, preciserà gli atti per
i quali la richiesta di parere preventivo sarà obbligatoria.
Art. 77
Istituzione nuovi strumenti di partecipazione
1. Il Consiglio comunale potrà promuovere la costituzione di
specifici strumenti di partecipazione, anche su sollecitazione delle
consulte o di gruppi di associazioni organizzate, quali : Consiglio
delle Donne, Consiglio dei Ragazzi, Consiglio degli Anziani e quanti
altri.
CAPO VI
DIFENSORE CIVICO
Art. 78
Ruolo e funzioni del Difensore civico)
1. Il Difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità
e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale; segnala,
anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e
i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Il Difensore civico svolge la propria attività in piena autonomia
funzionale ed indipendenza politica.
3. Il ruolo e le funzioni del Difensore civico sono precisati in apposito
regolamento.
4. I provvedimenti sindacali, di Giunta e del Consiglio comunale devono
essere trasmessi all'Ufficio del Difensore civico entro quindici giorni
dalla loro adozione e, comunque, contestualmente alla loro pubblicazione.
Art. 79
Requisiti
1. Il Difensore civico deve essere persona di riconosciuto prestigio
morale e professionale, dotata di comprovata competenza ed esperienza
nelle discipline giuridico-amministrative-economiche, che dia garanzia
di imparzialità ed indipendenza di giudizio.
2. Nel periodo di nomina il Difensore civico non può esercitare
arti, professioni e commercio nel territorio comunale.
3. Il Difensore civico deve inoltre essere in possesso dei requisiti
e delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste
dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale.
4. Il Difensore civico ha l'obbligo di risiedere nel Comune e deve essere
iscritto nelle liste elettorali di Barletta da almeno tre anni.
Art.80
Elezione
1. Il Consiglio comunale approva, nella seduta successiva a quella
di insediamento, il testo dell'invito a presentare le candidature all'incarico
di Difensore civico, contenente l'indicazione dei requisiti richiesti,
delle funzioni da esercitare e del compenso da corrispondere. Nell'avviso
sono precisati le modalità e il termine per la presentazione
dell'istanza, corredata dalla dichiarazione attestante il possesso dei
requisiti richiesti e dal curriculum dei titoli e delle attività
ed incarichi. L'avviso è pubblicato all'Albo, sulla stampa locale
ed è inviato alle associazioni di partecipazione popolare.
2. Il Presidente del Consiglio comunale dispone la verifica della regolarità
delle istanze pervenute e le sottopone all'esame preliminare della Conferenza
dei Capigruppo.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
delle candidature, le stesse sono sottoposte al Consiglio comunale con
avviso di convocazione corredato dell'elenco dei candidati. La documentazione
presentata è messa a disposizione dei Consiglieri presso la Presidenza
del Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale, pur in presenza di una sola candidatura, elegge
il Difensore civico a scrutinio segreto nelle prime due votazioni con
il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio, compreso
il Sindaco, e in quelle successive con la maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati. In caso di non elezione con le precedenti votazioni si procederà
alla quinta votazione, con convocazione opportuna, nella quale risulterà
eletto il candidato che avrà raggiunto il maggior numero dei
voti nel ballottaggio tra i due candidati più suffragati nella
quarta votazione e a parità di voti il più anziano di
età.
5. Il Difensore civico eletto entra in carica il primo giorno del mese
successivo a quello nel quale è divenuta esecutiva la deliberazione
di nomina.
6. Le candidature alla funzione di Difensore civico sono sostenute da
non meno di mille cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune
di Barletta, con sottoscrizione autenticata.
7. I sottoscrittori non possono sostenere che una sola candidatura.
Art. 81
Durata della carica e dotazioni
1. Il Difensore civico resta in carica per la stessa durata del Consiglio
comunale, ed è rieleggibile una sola volta. Esercita le sue funzioni
fino all'insediamento del suo successore.
2. Il Difensore civico decade in caso di accertata perdita dei requisiti
richiesti per la sua elezione.
La delibera consiliare di accertamento deve essere approvata dai due
terzi dei Consiglieri comunali assegnati.
3. In caso di dimissioni irrevocabili, di decesso, di impedimento permanente
o di decadenza, alla carica di Difensore civico subentra il più
votato nel caso di candidature plurime.
4. Il Comune dota il Difensore civico di un ufficio, di strutture tecniche
e di personale adeguati allo svolgimento delle sue funzioni, assegnandogli
un'indennità pari a quella spettante all'Assessore comunale ed
un proprio capitolo nel bilancio comunale.
5. Sede e orari dell'Ufficio del Difensore civico devono garantire l'
accessibilità al pubblico.
Art. 82
Rapporti del Difensore civico con il Consiglio comunale
1. Il Difensore civico informa periodicamente il Presidente del Consiglio
comunale della sua attività e degli accertamenti di maggior rilevanza
sul funzionamento del Comune dallo stesso effettuati. Il Presidente
valuta se sussistano motivi per l'espressione di indirizzi da parte
del Consiglio al Sindaco ed alla Giunta per la soluzione delle problematiche
esistenti.
2. Il Difensore civico presenta al Consiglio una relazione annuale sull'attività
svolta, che viene dal Presidente trasmessa ai gruppi consiliari e discussa
dal Consiglio entro due mesi dalla presentazione.
3. Il Difensore civico può essere sentito dal Consiglio o dalle
Commissioni consiliari quando sia ritenuto necessario nell'interesse
dell'ente.
PARTE V
ORDINAMENTO FINANZIARIO
TITOLO I
GESTIONE ECONOMICA
Art. 83
Finanza locale
1. La finanza comunale, costituita da risorse proprie e trasferite,
è riservata alle leggi dello Stato e della Regione, ove consentito.
2. Appositi regolamenti saranno emanati, in conformità alle leggi
vigenti, per disciplinare la materia della contabilità e del
bilancio, del demanio e del patrimonio, degli appalti e contratti.
TITOLO II
REVISORI DEI CONTI
Art. 84
Composizione e nomina del Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri nominati
dal Consiglio, con le modalità e le funzioni previste dalle leggi
vigenti.
2. Essi durano in carica un triennio; sono rieleggibili per una sola
volta e non sono revocabili, salvo inadempienza, secondo le norme stabilite
dal regolamento.
3. I Revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati
dalla legge o siano stati cancellati o sospesi dai rispettivi albi professionali,
decadono dalla carica.
4. La revoca dei Revisori contabili è consentita nei soli casi
previsti dalla legge ed è deliberata dal Consiglio comunale,
dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato,
al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni
per fare pervenire le proprie deduzioni; la medesima procedura è
seguita qualora il Consiglio debba accertare il verificarsi dei presupposti
della decadenza.
5. I componenti del Collegio dei Revisori sono scelti in conformità
alle vigenti leggi.
6. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore,
il Consiglio procede alla surrogazione entro i termini e con le modalità
indicate dal regolamento; i nuovi revisori restano in carica fino alla
naturale scadenza del Collegio.
Art. 85
Svolgimento delle funzioni
1. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni ad esso demandate
dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario, in
collaborazione con il Consiglio comunale.
2. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza della regolarità
contabile e finanziaria della gestione, i Revisori, anche disgiuntamente,
hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente ed ai relativi
uffici nei modi indicati dal regolamento. Essi sono tenuti ad accertare
la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture
contabili nonché la regolarità dei fatti gestionali attraverso
la presa visione e la conoscenza degli atti che comportino spese o modifiche
patrimoniali.
3. Essi sono tenuti a presentare al Consiglio, tramite il suo Presidente,
ogni quattro mesi, e comunque ogni altra volta lo ritengano necessario,
una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta,
dei rilievi e delle proposte ritenute utili a conseguire una migliore
efficienza, produttività ed economicità di gestione.
4. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo,
il Presidente del Collegio presenta la relazione di accompagnamento,
formata da una parte economica ed una propositiva, redatta ai sensi
di legge ed intesa a raggiungere gli scopi di cui al precedente comma.
In tale circostanza il Presidente del Collegio presenzia alla relativa
seduta consiliare, unitamente agli altri Revisori in carica.
5. I Revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in
ordine a specifici fatti di gestione e ai rilievi da essi mossi all'operato
dell'amministrazione, potendo presenziare in tale sede alle relative
riunioni.
6. I Revisori esercitano costantemente il controllo sulle deliberazioni
degli organi collegiali, redigendo apposito verbale da inviare al Presidente
del Consiglio comunale, al Sindaco e al Segretario generale.
7. Essi riferiscono immediatamente al Sindaco, ai Capigruppo ed al Segretario
generale sulle irregolarità di gestione accertate, salvo quanto
previsto dalle disposizioni di legge.
8. Il Collegio assiste, previa espressa richiesta del Presidente del
Consiglio o del Sindaco, alle sedute del Consiglio comunale.
La presenza del Collegio è obbligatoria per gli argomenti per
i quali lo stesso ha espresso il parere finanziario e contabile.
Art. 86
Rilievi per fatti di gestione da parte dei Consiglieri comunali
1. Ogni Consigliere può fare presente al Collegio dei Revisori
fatti afferenti la gestione dell'Ente che ritenga censurabili; il Collegio
ne terrà conto per riferirne in sede di relazione periodica al
Consiglio, salvo diverso termine previsto dal regolamento.
2. Nel caso in cui la denuncia provenga da un quinto dei Consiglieri,
il Collegio deve provvedere subito ad eseguire i necessari accertamenti
e riferire al Consiglio entro trenta giorni.
TITOLO III
CONTROLLI DI GESTIONE
Art. 87
Controllo economico-finanziario
1. I Dirigenti verificano l'utilizzo delle risorse assegnate ai servizi
ed agli uffici ai quali sono preposti.
2. Conseguentemente, almeno ogni semestre, e comunque entro il 30 settembre,
inviano all'assessore competente, osservazioni, rilievi, anche statistici,
e proposte per il migliore conseguimento degli obiettivi prefissati.
Art. 88
Risultati di gestione
1. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti ed ai risultati
conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati
mediante contabilità economica. Essi vengono desunti nel rendiconto
che comprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale,
oltre alla relazione illustrativa della Giunta comunale che esprime
le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse
applicate.
2. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio comunale
entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Art.89
Forme di controllo economico interno della gestione
1. Con apposito regolamento di contabilità sono dettate norme
specifiche:
a) per la rilevazione dei costi e singoli servizi;
b) per la definizione normativa dei rapporti tra Revisori ed organi
elettivi di governo (Sindaco ed Assessori, organi elettivi di controllo,
indirizzo e partecipazione), Consiglio e Consiglieri comunali, Capigruppo
ed organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell'attività
amministrativa;
c) per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del Collegio
dei Revisori.
2. La rilevazione contabile dei costi prevede:
a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole
unità operative al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza
e dell'efficacia dell'azione rispetto alla spesa, articolata per settori,
programmi ed interventi;
b) la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.
3. La Giunta comunale, autonomamente o su indicazione del Collegio dei
Revisori, può individuare centri di costo per i quali attivare
specifiche forme di rilevazione.
PARTE VI
ATTIVITA' NORMATIVA
TITOLO I
REGOLAMENTI
Art. 90
Autonomia normativa
1. Il Comune ha autonomia normativa, nel rispetto dei principi inderogabili
stabiliti dalla legge.
2. In particolare, il Comune ha potestà regolamentare, ai sensi
degli articoli seguenti, nelle materie previste dal presente Statuto.
Art. 91
Procedimento di formazione dei regolamenti
1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla Commissione
per gli affari istituzionali, a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta
comunale, alle singole Circoscrizioni ed ai soggetti di cui all'art.
59, comma 1 - lettere a) e c), del presente Statuto.
2. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati
per 15 giorni presso l'ufficio di segreteria del Comune e del deposito
verrà data pubblicità con avviso pubblicato all'albo pretorio,
a mezzo stampa ed in ogni altra forma utile, onde consentire agli interessati
la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito. In ogni caso
per i regolamenti vanno applicate le norme del presente Statuto concernenti
le consultazioni.
3. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, fatti salvi i
casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta
comunale, dalla legge o dal presente Statuto, con la maggioranza dei
due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora non si raggiunga detta
maggioranza, nella seduta successiva, i regolamenti saranno approvati
con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. I regolamenti possono essere modificati con le stesse modalità
di cui al presente articolo.
5. I regolamenti resteranno pubblicati dopo l'adozione per 15 giorni
all'albo pretorio comunale e, una volta ottenuto il visto di legittimità,
diventeranno obbligatori nel quindicesimo giorno successivo a quello
della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti espressamente disposto.
TITOLO II
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 92
Albo pretorio
1. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni,
delle ordinanze, dei manifesti e, in generale, degli atti che devono
essere portati a conoscenza del pubblico.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità
e la facilità di lettura.
3. Le Circoscrizioni hanno albi per la pubblicazione dei propri atti
e di quelli inviati dal Comune ed individuati nel regolamento.
Art. 93
Modifica dello Statuto
1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio
comunale, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni
di legge per l'approvazione dello Statuto, purché sia trascorso
un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica
o integrazione.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale
non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione
di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è
valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto,
che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata
in vigore del nuovo Statuto.
Art. 94
Regolamenti
1. I regolamenti previsti dalle leggi statali, regionali e dallo Statuto
vanno deliberati o rielaborati entro un anno dall'entrata in vigore
del presente Statuto, salvo che per alcuni di essi non sia prevista
dalla legge o dal presente Statuto un diverso termine.
2. I regolamenti attualmente in vigore cesseranno di avere efficacia
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti adottati o riadottati.
Art. 95
Entrata in vigore dello Statuto
1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte
del Comitato Regionale di Controllo, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ed affisso all'Albo pretorio per trenta
giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute
pubblicazioni di cui al comma precedente, al Ministero dell'Interno
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo
alla sua affissione all'Albo pretorio.
4. Il Segretario generale del Comune appone in calce all'originale dello
Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.
Art. 96
Divulgazione dello Statuto
1. Lo Statuto dovrà essere stampato per favorirne la divulgazione
e la conoscenza.
2. A tal fine sarà assicurata una particolare edizione registrata
su supporto magnetico per renderlo accessibile a chiunque.
3. L'Amministrazione comunale si attiverà perché il contenuto
dello Statuto formi oggetto dell'insegnamento di educazione civica nelle
scuole medie inferiori e superiori.
Art. 97
Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione della presente revisione statutaria,
si stabilisce che, per gli istituti e per le cariche ivi previste, si
provvede con l' entrata in vigore dello Statuto così come disciplinato
dall'art. 95.
