ARTICOLO ESTRATTO
DAL DPR 28/12/2000 n.445
Testo
coordinato con le modifiche apportate dal DLgs 23 gennaio 2002, n. 10
Le parti modificate sono in carattere corsivo.
Articolo 38
(L-R)
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze
e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato,
rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo
per la creazione di una firma sicura;
b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con
l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei
servizi. (L)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dallinteressato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui allarticolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)